“Comitato promotore per la costituzione della Fondazione Pippo Corigliano”
Art. 1
Si costituisce un Comitato, denominato “Comitato promotore per la costituzione della Fondazione Pippo Corigliano”, regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.
Art. 2
Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è la promozione e la costituzione della “Fondazione Pippo Corigliano per la Comunicazione e la Relazione” nonché la raccolta dei fondi necessari per
garantirne l’avvio e l’operatività.
A tale scopo, il Comitato promuove convegni, manifestazioni di ogni genere, seminari, incontri pubblici e iniziative di divulgazione e di fundraising, finalizzate a far conoscere l’esperienza umana
e professionale e la figura di Pippo Corigliano e a raccogliere le risorse economiche e strumentali necessarie all’avvio e all’operatività di suddetta Fondazione.
Il Comitato promuove la raccolta dei fondi necessari ed utili al conseguimento dei propri scopi, nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.
Art. 3
Il Comitato è aperto all’ingresso di eventuali ulteriori membri che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte del Consiglio di Gestione.
Art. 4
Il Comitato ha sede in Roma, via Ofanto 27.
A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al
raggiungimento dello scopo sociale.
Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta dei membri del Comitato, tramite avviso inviato via mail o attraverso altro mezzo idoneo, contenente l’ordine del giorno e trasmesso almeno ventiquattro ore prima della riunione prevista.
Art. 5
Il Comitato avrà durata quinquennale, fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive e si intenderà automaticamente sciolto con l’approvazione dell’ultimo bilancio.
Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse il raggiungimento dello scopo sociale o laddove si constati l’impossibilità di raggiungimento dello stesso.
Il Comitato potrà essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali o di durata inferiore, previa deliberazione dei suoi membri per la migliore realizzazione dei suoi scopi.
Art. 6
Il Comitato è amministrato dal Consiglio di Gestione previsto dall’atto costitutivo; le deliberazioni
del Consiglio sono annotate a cura del Segretario Tesoriere, che ha cura di darvi attuazione d’intesa con il Presidente.
La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente del Consiglio di Gestione, nominato dai promotori. Il Presidente resta in carica fino allo scioglimento del Comitato. In caso di proroga del Comitato i suoi membri possono prorogare la nomina del Presidente o nominarne un altro per la durata della proroga o per un periodo più ridotto.
Al Presidente del Consiglio di Gestione spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente.
Art. 6 bis
Il Consiglio di Gestione ha la facoltà di nominare un “Presidente Onorario” tra membri del Comitato o personalità italiane o straniere distintisi per meriti di servizio, scientifici, organizzativi, sociali o umani e che, preferibilmente, abbiano conosciuto direttamente e siano stati vicini a Pippo Corigliano.
Il Presidente Onorario è invitato alle riunioni del Consiglio di Gestione e contribuisce alla promozione delle attività del Comitato e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali nel perseguimento degli scopi statutari.
Art. 7
Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni liberali, lasciti erogati da parte degli stessi componenti o da terzi e da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.
La gestione patrimoniale è affidata al Consiglio di Gestione e in particolare al Segretario Tesoriere.
Art. 8
Alla scadenza del Comitato, prevista al precedente Art. 5, i componenti del Consiglio di Gestione redigeranno un rendiconto delle uscite e delle entrate derivanti da essa.
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31dicembre 2025.
Alla fine di ogni esercizio, il Presidente del Consiglio di Gestione procederà alla redazione del rendiconto economico e finanziario, che dovrà essere approvazione dal Consiglio di Gestione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 9
È atto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 10
All’atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto alla costituenda “Fondazione Pippo Corigliano” o ad altra entità con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 11
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del
Codice Civile e le leggi vigenti in materia.